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Diritto di Famiglia9 settembre 202610 min di lettura

Separazione e Divorzio a Ferrara: Procedure, Tempi e Costi nel 2026

Assistenza legale in diritto di famiglia

La decisione di separarsi è uno dei passaggi più delicati nella vita di una persona. Oltre alla dimensione emotiva, ci si trova di fronte a un sistema di regole che, negli ultimi anni, è cambiato profondamente. Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 1° marzo 2023) e il successivo correttivo (D.Lgs. 164/2024), le procedure di separazione e divorzio sono state semplificate e velocizzate: oggi è possibile richiedere separazione e divorzio all'interno dello stesso procedimento, oppure definire la crisi coniugale senza accedere a un'aula di tribunale.

Conoscere le opzioni disponibili a Ferrara — e la differenza concreta in termini di tempi e costi tra un percorso e l'altro — è il primo passo per affrontare questa fase con consapevolezza.

I tre percorsi per separarsi e divorziare

Dopo le riforme recenti, chi intende separarsi a Ferrara ha a disposizione tre percorsi principali. La scelta dipende dal grado di intesa tra i coniugi, dalla presenza di figli minori o economicamente non autosufficienti e dalla complessità del patrimonio.

1. Negoziazione assistita — La procedura stragiudiziale rapida

La negoziazione assistita (introdotta dalla L. 162/2014, art. 6) consente ai coniugi di raggiungere un accordo di separazione o divorzio tramite i rispettivi avvocati, senza ricorrere alle udienze in tribunale. Ciascun coniuge è assistito dal proprio legale; i difensori e le parti negoziano e sottoscrivono un accordo che produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali ed è titolo esecutivo.

L'accordo viene trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ferrara. In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il PM rilascia il nulla osta. In presenza di figli minori, il PM verifica che l'accordo tuteli il loro interesse e rilascia l'autorizzazione. Ottenuto il provvedimento del PM, gli avvocati trasmettono l'accordo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione o trascrizione del matrimonio per l'annotazione nei registri.

La durata media si attesta tra 1 e 3 mesi, rendendola la procedura più celere e riservata.

2. Separazione consensuale in tribunale — Quando c'è accordo

Se i coniugi concordano su ogni aspetto (affidamento dei figli, mantenimento, assegnazione della casa coniugale e divisione dei beni), possono depositare un ricorso congiunto al Tribunale di Ferrara. Il giudice verifica che le condizioni siano conformi all'interesse dei figli e pronuncia la separazione.

Con la Riforma Cartabia, la storica udienza presidenziale non è più prevista: il procedimento è più snello. Le parti possono inoltre rinunciare all'udienza e sostituirla con il deposito di note scritte (art. 473-bis.51 c.p.c.), accelerando ulteriormente i tempi. Il procedimento si conclude generalmente in 2-4 mesi dal deposito del ricorso, in base ai ruoli del Tribunale di Ferrara.

Se ci sono figli minori, i coniugi devono depositare contestualmente al ricorso un piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.) che illustri le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento dei figli e le modalità di mantenimento.

3. Separazione giudiziale — Quando non c'è accordo

Quando non è possibile raggiungere un'intesa, uno dei coniugi promuove il procedimento giudiziale mediante ricorso individuale al Tribunale di Ferrara. Nelle prime fasi il giudice adotta i provvedimenti temporanei e urgenti per tutelare i figli e regolare gli aspetti economici provvisori. Il procedimento prosegue poi con lo scambio di memorie, le valutazioni patrimoniali e le eventuali prove testimoniali o consulenze tecniche.

I tempi della separazione giudiziale variano mediamente da 2 a 4 anni presso il Tribunale di Ferrara, a seconda della complessità delle domande e delle istruttorie necessarie. Il provvedimento provvisorio viene tuttavia emesso nelle prime settimane.

La novità Cartabia: separazione e divorzio in un unico procedimento

Prima della riforma, per ottenere il divorzio era necessario attendere la conclusione della separazione e avviare un secondo procedimento autonomo con ulteriori costi e adempimenti. L'art. 473-bis.49 del codice di procedura civile ha introdotto la possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio nello stesso ricorso introduttivo.

Come funziona in concreto

I coniugi presentano un unico ricorso (congiunto o giudiziale) contenente sia le condizioni della separazione sia le domande relative al successivo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudice esamina prima le domande relative alla separazione. Decorsi i termini previsti dalla legge (L. 55/2015) — ossia 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di giudiziale — e previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, il Tribunale procede alla trattazione della domanda di divorzio all'interno dello stesso fascicolo.

Questo meccanismo evita la predisposizione di un secondo ricorso autonomo, riducendo i tempi morti burocratici e i costi complessivi per i coniugi.

Nelle procedure stragiudiziali di negoziazione assistita, separazione e divorzio rimangono due atti distinti: i coniugi sottoscrivono un primo accordo di separazione e, decorsi i 6 mesi, un secondo accordo per il divorzio, mantenendo il vantaggio di non dover accedere in tribunale.

L'accordo in Comune: l'opzione amministrativa (con limiti)

Per i coniugi senza figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, esiste la possibilità di rendere la dichiarazione di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune (art. 12, D.L. 132/2014).

La procedura si articola in due appuntamenti a distanza di 30 giorni per la conferma dell'atto. Non richiede l'assistenza obbligatoria di un avvocato, anche se è consigliabile farsi assistere per la stesura degli accordi.

Limite fondamentale: l'accordo reso in Comune non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, patti di natura patrimoniale tra i coniugi. Non sono ammessi trasferimenti immobiliari, uso della casa coniugale, divisione di beni o liquidazioni una tantum. È consentito solo l'inserimento di un obbligo di pagamento di una somma a titolo di assegno periodico. Se i coniugi devono regolamentare la proprietà della casa o altri beni, devono necessariamente ricorrere alla negoziazione assistita o al procedimento in tribunale.

L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile

Una delle questioni centrali nella regolamentazione della crisi coniugale riguarda il sostegno economico tra le parti:

Assegno di separazione (art. 156 c.c.)

Spetta al coniuge privo di adeguati redditi propri, in proporzione alle disponibilità dell'altro coniuge, tenendo conto del contributo dato alla conduzione familiare. I criteri che il giudice del Tribunale di Ferrara considera sono: i redditi e il patrimonio di ciascun coniuge, la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla vita familiare, le ragioni della separazione. L'eventuale addebito della separazione fa decadere il diritto al mantenimento, pur conservando il diritto agli alimenti in caso di stato di bisogno. Il tenore di vita durante il matrimonio è un parametro di riferimento, non un diritto acquisito.

Assegno divorzile (art. 5, comma 6, L. 898/1970)

In fase di divorzio, l'assegno ha natura assistenziale, compensativa e perequativa: tiene conto non solo delle differenze di reddito, ma anche del sacrificio che uno dei coniugi ha sostenuto durante il matrimonio (ad esempio, rinunciando alla carriera per dedicarsi alla famiglia) e della necessità di riequilibrare la posizione delle parti alla luce della durata del vincolo e del contributo dato. L'addebito della separazione non comporta automaticamente la perdita del diritto all'assegno divorzile.

La responsabilità genitoriale, il collocamento e il mantenimento dei figli

Se ci sono figli minorenni, la separazione è anche — e soprattutto — una questione che riguarda la loro tutela. Il principio fondamentale è la responsabilità genitoriale condivisa (art. 337-ter c.c.): entrambi i genitori mantengono i diritti e i doveri verso i figli e partecipano alle decisioni di maggiore interesse sulla loro vita (istruzione, salute, educazione).

Il collocamento prevalente (il genitore presso il quale i figli vivono abitualmente) viene concordato tra i coniugi o, in mancanza di accordo, stabilito dal giudice nell'interesse primario dei minori.

Il genitore non collocatario contribuisce al mantenimento dei figli con un assegno periodico, proporzionato ai propri redditi e alle esigenze dei figli. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) vengono generalmente suddivise al 50% salvo diverso accordo formalizzato.

Quanto costa: contributo unificato e spese per ciascuna procedura

I costi processuali includono il contributo unificato, la marca da bollo (€ 27 per il ricorso) e l'onorario dell'avvocato.

Il contributo unificato aggiornato al 2026 è:

  • € 43 per la separazione consensuale o il divorzio congiunto;
  • € 86 per il cumulo separazione consensuale + divorzio congiunto (€ 43 + € 43);
  • € 98 per la separazione giudiziale o il divorzio contenzioso;
  • € 196 per il cumulo separazione giudiziale + divorzio contenzioso (€ 98 + € 98).

La modifica delle condizioni su domanda congiunta è esente se riguarda solo la prole, oppure pari a € 43 se riguarda anche i contributi economici.

La negoziazione assistita è generalmente più conveniente del procedimento in tribunale, perché non prevede udienze né contributi unificati per ciascuna fase processuale. Lo Studio Legale Bonazza offre un primo colloquio riservato nel quale illustra i costi previsti per la procedura più adatta alla situazione, in modo chiaro e trasparente prima dell'incarico.

Perché rivolgersi a un avvocato familiarista a Ferrara

La separazione e il divorzio richiedono decisioni che avranno effetti duraturi nel tempo: sull'assegno di mantenimento, sull'assegnazione della casa coniugale, sull'affidamento dei figli, sulla divisione del patrimonio. Un accordo mal strutturato — anche consensuale — può rivelarsi svantaggioso nel lungo periodo.

Un avvocato esperto in diritto di famiglia a Ferrara è in grado di:

  • Valutare quale procedura sia la più adatta alla situazione specifica (negoziazione assistita, ricorso consensuale, giudiziale);
  • Tutelare gli interessi del proprio assistito nella negoziazione delle condizioni economiche e patrimoniali;
  • Verificare la congruità dell'assegno di mantenimento in base ai criteri normativi;
  • Garantire che l'accordo tuteli adeguatamente i figli minori;
  • Gestire il cumulo separazione-divorzio per ridurre tempi e costi complessivi;
  • Redigere il piano genitoriale e accompagnare le parti nella mediazione familiare, quando necessario.

Lo Studio Legale Bonazza ha sede principale a Ferrara, in Via Gaetano Previati 25, e sede secondaria a Lagosanto, in P.za Vittorio Veneto 44.

Art. 473-bis.49 c.p.c.

Riforma Cartabia — Cumulo delle domande di separazione e divorzio

Art. 473-bis.49, codice di procedura civile (introdotto dal D.Lgs. 149/2022 — Riforma Cartabia)
Nei procedimenti relativi allo stato delle persone, le parti possono proporre contestualmente la domanda di separazione personale e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudice si pronuncia sulla domanda di separazione e, decorso il termine di legge (6 mesi per la separazione consensuale, 12 mesi per la giudiziale) e verificato il passaggio in giudicato della relativa sentenza, procede all'esame della domanda di divorzio all'interno dello stesso procedimento.

Questa norma elimina la necessità di avviare un secondo procedimento autonomo per il divorzio, riducendo significativamente i tempi e i costi complessivi per i coniugi.

Mariangela Pasquino

Avv. Mariangela Pasquino

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DOMANDE FREQUENTI

Le domande più comuni

Q.Quanto tempo ci vuole per separarsi a Ferrara?

I tempi dipendono dalla procedura. Con la negoziazione assistita la separazione si definisce in 1-3 mesi senza udienza in tribunale. Con il ricorso congiunto in tribunale occorrono generalmente 2-4 mesi. Per la separazione giudiziale, la durata media della causa varia da 2 a 4 anni, ferma restando l'adozione dei provvedimenti provvisori nelle prime fasi del giudizio.

Q.Posso ottenere separazione e divorzio insieme?

Sì. In virtù dell'art. 473-bis.49 c.p.c. è possibile formulare contestualmente entrambe le domande nello stesso ricorso introduttivo. Il Tribunale pronuncia prima la separazione e, decorsi 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o 12 mesi (in caso di giudiziale), procede alla trattazione della domanda di divorzio nel medesimo procedimento. In negoziazione assistita si possono sottoscrivere due accordi successivi (separazione e, dopo 6 mesi, divorzio) senza mai andare in tribunale.

Q.Quanto costa una separazione consensuale a Ferrara?

I costi includono il contributo unificato (€ 43 per la separazione consensuale; € 86 se cumulata con il divorzio congiunto), la marca da bollo (€ 27) e l'onorario dell'avvocato (o dei due avvocati, nella negoziazione assistita). La negoziazione assistita è generalmente meno costosa del procedimento in tribunale. Lo Studio Legale Bonazza offre un primo colloquio riservato nel quale illustra i costi previsti per la procedura più adatta alla situazione, in modo chiaro e trasparente prima dell'incarico.

Q.Posso separarmi senza avvocato?

Solo in Comune, se non ci sono figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, e se non ci sono rapporti patrimoniali da regolamentare (l'accordo in Comune non può contenere riferimenti a beni, immobili o liquidazioni: solo assegno periodico). Per la negoziazione assistita e per il ricorso in tribunale, l'assistenza di almeno un avvocato è obbligatoria. Anche per l'accordo in Comune, è consigliabile farsi assistere nella stesura delle condizioni per evitare squilibri futuri.

Q.L'assegno di mantenimento è sempre dovuto?

No. L'assegno di separazione spetta al coniuge economicamente più debole, in proporzione alla differenza di reddito e al contributo dato alla vita familiare. Se entrambi i coniugi hanno redditi paragonabili e autonomia economica, il giudice può non riconoscere alcun assegno. Se la separazione è addebitata al coniuge richiedente, il diritto al mantenimento viene meno — resta solo il diritto agli alimenti in caso di stato di bisogno. In fase di divorzio, l'assegno divorzile ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, e l'addebito non comporta automaticamente la perdita del diritto.

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